I datori di lavoro possono controllare le email dei dipendenti solo in caso di recidiva

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha rappresentato una vera e propria svolta riguardante l’eventuale controllo da parte dei datori di lavoro delle caselle di posta elettronica aziendali dei propri dipendenti. Premessa: la legislazione italiana, e in particolare la Legge sulla Privacy (art. 114 del D.Lgs. 196/2003) e lo Statuto dei Lavoratori (art. 4), affermano che i controlli informatici effettuati sui dipendenti rappresentino una pratica illecita. Ad ogni modo, allo scopo di controllare l’efficienza dei dipendenti, i datori di lavoro possono adottare pratiche di tipo preventivo senza tuttavia andare contro a quanto previsto dalla legge. 

Nella sentenza della Cassazione di cui sopra si legge che il datore di lavoro è autorizzato al controllo delle caselle di posta elettronica dei dipendenti solamente dopo che un comportamento scorretto è stato sanzionato (ad esempio tramite licenziamento). I controlli di tipo ex post saranno quindi consentiti solo in situazioni di particolare gravità, allo scopo di valutare tramite questa indagine retrospettiva quali siano stati gli eventuali danni economici e di immagine a carico dell’azienda. Nelle caselle email aziendali possono essere ad esempio trovate le prove di divulgazione di materiale riservato, spionaggio industriale o altre attività illecite. 

La sentenza della Cassazione mantiene comunque inalterato il divieto di utilizzo di qualsiasi programma informatico volto al controllo delle attività del dipendente, sia online che offline.

Il controllo delle email aziendali dei dipendenti e le policy: la Cassazione

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